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Ordinanza — n. 9603/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for drug crime reclassification due to insufficient factual elements and high drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9603/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible, ruling the requests lacked specific factual elements required for reclassification. The lower court had already rejected the arguments regarding the lack of 'minor quantity' due to the defendants possessing over two kilograms of drugs for a low price. Consequently, the appeals were dismissed as generic and merely repetitive of issues already correctly resolved by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals alleging violation of law regarding drug crime reclassification are inadmissible if they fail to specify concrete factual elements supporting the claim and merely repeat arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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drug crime reclassification minor quantity threshold inadmissible appeal lack of factual elements Cassazione Roma reati qualificati contro gli stupefacenti sostanze soggette a restrizione quota pignorabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LADHARI SALAH nato il 30/04/1975 LADHARI KABIL nato il 14/08/1979 LADHARI ADEL nato il 28/10/1966 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i ricorsi proposti, con il medesimo atto dal comune difensore di fiducia nell'interesse di Salah Ladhari, Kabil Ladhari e Adel Ladhari, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento ai capi 240B), 298B) e 300B), è inammissibile, sia perché generico, non essendo esplicitati gli elementi di fatto che, nel caso concreto, deporrebbero per l'invocata riqualificazione, sia perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta (cfr. p. 21 ss. della sentenza impugnata) - e quindi non censurabile in sede di legittimità - pur procedendo alla richiesta riqualificazione in relazione taluni episodi contestati, per contro, con riguardo ai capi di imputazione qui al vaglio, ha ribadito la non riconducibilità del fatto nella previsione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione dell'elevato quantitativo di droga - pari, rispettivamente, a "un kilo e 70 più 500 grammi", un chilogrammo, mezzo chilogrammo per il corrispettivo di seimila euro -: elemento negativo assorbente, ritenuto certamente ostativo alla riqualificazione del fatto in termini di "lieve entità"; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.