Ordinanza — n. 9602/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ROSA GIANNI nato a ROMA il 27/05/1960 DI ROSA CRISTIANO nato a ROMA il 31/03/1994 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo dei ricorsi proposti, con il medesimo atto dal comune difensore di fiducia nell'interesse di Gianni Di Rosa e di Cristiano di Rosa, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito l'assenza dei presupposti per una mitigazione della pena ex art. 62 -bis cod. pen., in ciò facendo buon governo del principio secondo l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), e, sul punto, il ricorso è generico; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il mancato dissequestro della somma di denaro e dei telefoni cellulari, è inammissibile, in quanto, per un verso, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti i presupposti della confisca per sproporzione ex art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990, stante l'ingente somma di danaro contante sequestrata, pari a 50 mila euro, che non trova alcuna giustificazione nelle precarie condizioni economiche di Cristiano Di Rosa, e, per altro verso, non appare sussistente alcun interesse, in quanto il Tribunale nulla aveva disposto in relazione ai telefoni cellulari, la cui restituzione, peraltro, potrà essere richiesta mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 -bis cod. pen, art. 676 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9602/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62 -bis cod. pen., in ciò facendo buon governo del principio secondo l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), e, sul punto, il ricorso è generico; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il mancato dissequestro della somma di denaro e dei telefoni cellulari, è inammissibile, in quanto, per un verso, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti i presupposti della confisca per sproporzione ex art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990, stante l'ingente somma di danaro contante sequestrata, pari a 50 mila euro, che non trova alcuna giustificazione nelle precarie condizioni economiche di Cristiano Di Rosa, e, per altro verso, non appare sussistente alcun interesse, in quanto il Tribunale nulla aveva disposto in relazione ai telefoni cellulari, la cui restituzione, peraltro, potrà essere richiesta mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ROSA GIANNI nato a ROMA il 27/05/1960 DI ROSA CRISTIANO nato a ROMA il 31/03/1994 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo dei ricorsi proposti, con il medesimo atto dal comune difensore di fiducia nell'interesse di Gianni Di Rosa e di Cristiano di Rosa, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito l'assenza dei presupposti per una mitigazione della pena ex art. 62 -bis cod. pen., in ciò facendo buon governo del principio secondo l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), e, sul punto, il ricorso è generico; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il mancato dissequestro della somma di denaro e dei telefoni cellulari, è inammissibile, in quanto, per un verso, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti i presupposti della confisca per sproporzione ex art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990, stante l'ingente somma di danaro contante sequestrata, pari a 50 mila euro, che non trova alcuna giustificazione nelle precarie condizioni economiche di Cristiano Di Rosa, e, per altro verso, non appare sussistente alcun interesse, in quanto il Tribunale nulla aveva disposto in relazione ai telefoni cellulari, la cui restituzione, peraltro, potrà essere richiesta mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026