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Ordinanza — n. 9601/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding drug trafficking aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9601/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant, Yassine Nouni, challenged the conviction for drug trafficking, arguing that generic mitigating circumstances should have prevailed over the specific aggravating circumstance for organized trafficking. The court found the lower court's factual assessment regarding the drug quantity and the organized context not manifestly illogical, thus rendering the appeal's legal grounds insufficient for this level of review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, provided the factual assessment was not manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments drug trafficking aggravating circumstances manifestly illogical procedural economy Cassation review traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3 della sentenza impugnata), e, per altro verso, la congruità della pena complessivamente inflitta, in considerazione quantitativo di droga sequestrato e del precedente penale specifico di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
3 della sentenza impugnata), e, per altro verso, la congruità della pena complessivamente inflitta, in considerazione quantitativo di droga sequestrato e del precedente penale specifico di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUNI YASSINE nato il 27/09/1993 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; k Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Yassine Nouni, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'ad 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla predetta aggravante, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito, per un verso, i presupposti per l'integrazione dell'aggravante in parola in considerazione sia del quantitativo di droga sequestrata (oltre 33 kg. lordi di hashish, con principio attivo pari a kg. 2,588), sia dell'inserimento dell'imputato in un contesto di traffico organizzato di sostanze stupefacente di elevato spessore, come desumibile anche dalle immagini rinvenute su uno dei cellulari a lui sequestrati (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), e, per altro verso, la congruità della pena complessivamente inflitta, in considerazione quantitativo di droga sequestrato e del precedente penale specifico di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.