Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it lacks statutory grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. The appellant, Marco Chiariello, argued a defect in reasoning regarding the absence of statutory grounds for acquittal under Article 129, but the court found these grounds irrelevant to the appeal's admissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentences issued under Article 444 of the Criminal Procedure Code are inadmissible except for specific statutory grounds, and the appellant bears costs when no fault is found in the inadmissibility determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARIELLO MARCO nato a BENEVENTO il 24/04/1999 avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Marco Chiariello, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.