Cassation court dismisses appeal for lack of motivation citing prior merit court's correct reasoning on drug quantity and cash sums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly assessed the sentence's proportionality based on the seized drug quantity, the €21,000 cash sum, the defendant's prior record, and his violation of home arrest during proceedings. Consequently, the appeal was rejected as lacking manifest illogical flaws, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging lack of motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is free from manifest illogical flaws and adequately addresses the cited grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANICA CONSTANTINO DANIELE nato a TORINO il 07/08/2001 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Cctantino Daniele Anica, che deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la congruità della pena inflitta alla luce della gravità del fatto, desumibile dal quantitativo droga sequestrata e soprattutto dalla somma in contanti, pari ad oltre 21.000 euro, parimenti oggetto di sequestro, ai precedenti penali di cui è gravato l'imputato e alla condotta dell'Anica, il quale, nel corso del processo, violato la misura degli arresti domiciliari; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.