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Ordinanza — n. 9590/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation citing prior merit court reasoning on penalty congruity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9590/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly applied Article 133 of the Criminal Code regarding the congruity of the penalty, considering the defendant's multiple prior convictions and the application of generic mitigating circumstances. Since the reasoning was free from obvious illogical flaws, the appeal failed to meet the threshold for review at the level of legality.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect of motivation is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with reasoning free from obvious illogical flaws.

Parole chiave

Generato dall'IA
defect of motivation congruity of penalty prior convictions generic mitigating circumstances level of legality inadmissible appeal procedural costs modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOOROOGEN KEVIN nato a PALERMO il 27/10/1998 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Kevin Mooroogen, che deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la congruità della pena inflitta alla luce dei plurimi precedenti penali di cui è gravato l'imputato, a cui peraltro il Tribunale ha riconosciuto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltretutto riducendo la pena pecuniaria in misura eccedente il terzo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.