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Ordinanza — n. 9589/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking conviction for being a mere reproduction of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9589/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Marino's appeal inadmissible as it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Marino argued for a violation of law regarding the affirmation of criminal responsibility for drug trafficking, but the appellate court had correctly assessed that the seized drugs were intended for sale based on surveillance footage, personnel movements, and the discovery of scales and cash. The court ruled that since the lower court's reasoning was free from manifest illogicality, the appeal lacked merit and was therefore inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, provided the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal manifest illogicality reproductive argument criminal responsibility procedural dismissal Cassa delle ammende altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka
Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone
Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GIOVANNI nato a MANDURIA il 09/11/1995 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Marinò, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, uniformandosi al principio secondo cui la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463;

Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604), con motivazione immune da profili di illogicità manifesta — e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che lo stupefacente sequestrato era certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dal servizio di o.c.p. effettuato dagli operanti, che avevano notato un andirivieni di persone dall'abitazione dell'imputato - la quale era dotata di un sistema di videosorveglianza - e, a seguito di perquisizione domiciliare, avevano rinvenuto lo stupefacente, nonché due bilancini di precisione e la somma in contanti pari a 10.000 euro; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.