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Ordinanza — n. 9563/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9563/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it relied on a single generic complaint regarding the lack of motivation without specific legal arguments. The appellant argued that the appellate court failed to consider a prior acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while the lower court had already thoroughly rejected these defenses based on the evidence. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specific reasons of law and facts, resulting in a dismissal and an order for the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 616 c.p.p.; A cassation appeal based on generic grievances regarding the lack of motivation is inadmissible unless it contains specific reasons of law and facts supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of motivation cassation procedure specific reasons of law commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAGIU SEBASTIAN DANUT nato il 30/09/2004 avverso la sentenza del 21/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; AAN Rilevato che Hagiu Sebastian Danut ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 luglio 2025, con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Messina emessa in data 4 aprile 2025, con la quale l'imputato era stato condannato, con la recidiva reiterata infraquinquennale, per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché deteneva illecitamente, al fine di cessione, marijuana e hashish, oltre alla strumentazione atta al confezionamento di dosi e alla somma di C 455,00, suddivisa in banconote di vario taglio; che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione relativamente all'ipotesi di reato contestata, per mancata considerazione del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché basato su un unico motivo in cui si denunciano vizi generici, non essendo stata presa in considerazione la motivazione del provvedimento impugnato, e privo di ragioni di diritto e di dati di fatto a sostegno della richiesta; che, la Corte territoriale ha ampiamente motivato le ragioni di rigetto delle doglianze difensive esposte in sede di appello, per cui ha ritenuto sussistente il reato contestato - alla luce delle risultanze probatorie in atti - nonché il mancato riconoscimento della continuazione e della concessione delle attenuanti generiche (pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato).

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 genn