Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints regarding non-applicability of non-prosecution clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the non-prosecution clause under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for non-punishment based on the gravity of the crime and degree of guilt regarding waste disposal, but the appellate court found the operation was not occasional due to its structured nature. The Supreme Court rejected these generic grievances as lacking specific legal or factual support, thereby upholding the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the complainant raises generic objections regarding the non-applicability of a non-prosecution clause without specific references to legal or factual elements, thereby failing to demonstrate a lack of fault in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIONE CARLO nato a MESSINA il 26/05/1966 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Ghione Carlo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Messina, per la parte che qui interessa, aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato — assolvendo il concorrente Sidoti Umberto — per il reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, effettuava attività di smaltimento e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in 3 metri cubi di mobilia e suppellettili varie, provenienti dallo sgombero di un appartamento in Messina; responsabilità accertata con sentenza del Tribunale di Messina del 9 novembre 2023; che con un unico motivo di doglianza si lamentano vizi della motivazione relativamente alla mancata applicazione della speciale causa di non punibilità disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen., con particolare riferimento alla mancata valutazione della gravità del fatto e del grado di colpevolezza dell'imputato.
Considerato che il ricorso si fonda su un motivo in parte non consentito dalla legge in sede di legittimità e in parte manifestamente infondato, risolvendosi in censure generiche e prive di specifici riferimenti a elementi di diritto e di fatto a sostegno della richiesta, e che i presunti vizi motivazionali non emergono dal provvedimento impugnato, il ricorso è inammissibile; che, infatti, la Corte territoriale ha spiegato la non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., valorizzando il fatto che l'organizzazione volta al trattamento illecito dei rifiuti era dotata di una struttura tale da poter escludere la sua occasionalità; elemento di per sé idoneo e sufficiente a rigettare la richiesta del ricorrente.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 16 gennaio