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Ordinanza — n. 9560/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding lack of continuity in drug offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9560/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of complaint was manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to recognize the legal bond of continuity between the current drug possession charge and prior convictions for drug trafficking. The court ruled that the appellate court sufficiently motivated its decision by finding no single criminal plan linking the acts, instead characterizing them as mere adherence to a deviant lifestyle.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 81, comma 2, c.p.: The appeal is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded, as the lower court correctly found no single criminal plan linking the acts.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifestly unfounded continuity of crimes drug possession offense criminal plan unity dipendenza da sostanze stupefacenti criminalità persistente commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 81, comma 2, c.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
di cui agli art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R.
Art. 17 d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato decreto e fuori dai casi previsti dall'art.
Art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO AURELIO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Di Benedetto Aurelio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 marzo 2025 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 19 settembre 2023, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato decreto e fuori dai casi previsti dall'art. 75 del citato decreto, illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo cannabis (resina), avente peso netto di 17,4383 grammi, con un contenuto medio di principio attivo delta 9 THC del 32,09% da cui erano ricavabili grammi 5,596 di THC puro, pari a 223,84 dosi medie singole, destinata alla cessione a terzi; che, con unico motivo di doglianza, si lamentano vizi motivazionali relativamente al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato per cui si procede e quelli oggetto della sentenza prodotta - n. 3311 emessa in data 10 maggio 2022 dal Tribunale di Palermo - avente ad oggetto i reati di cui:

1) agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, unitamente al fratello, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedevano nei confronti di soggetti rimasti ignoti sostanza stupefacente del tipo hashish, con la recidiva specifica infraquinquennale;

2) di cui agli art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché deteneva ad evidenti fini di cessione a terzi - desumibili dalle modalità di conservazione e confezionamento della sostanza, dalla disponibilità di denaro contante pari ad euro 120,00 nonché dalla condotta osservata nell'immediatezza dell'arresto - 26 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish all'interno di confezioni di cellophane termo-spillate, con la recidiva specifica infraquinquennale; che, secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito non avrebbero assolto al dovere di motivare il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione e sarebbero caduti in contraddizione, poiché, da un lato, avrebbero riconosciuto la preventiva organizzazione di un numero indeterminato di reati non identificabili nelle loro linee essenziali e, quindi, evidenziando una mera propensione alla devianza, e, dall'altro lato, avrebbero riconosciuto la sistematicità della condotta criminosa (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché basato su motivo manifestamente infondato; che, la Corte di appello di Palermo ha motivato in modo sufficiente il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, non ravvisando nel caso di specie la concretizzazione del medesimo disegno criminoso delle condotte contestate ai fini del riconoscimento della continuazione di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen.; che, infatti, a parere del giudice di merito (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) nonostante l'affinità e la contiguità temporale delle violazioni, non è possibile determinare il momento in cui l'imputato ha delineato le linee essenziali del proposito criminoso e quindi l'unicità dello stesso; circostanza questa che rappresenta il presupposto necessario per l'applicazione dell'istituto del reato continuato; che, pertanto, il giudice di secondo grado ha chiaramente e correttamente ricondotto la pluralità delle azioni e delle violazioni di legge alla mera adesione dell'imputato ad una vita dedita alla delinquenza.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de