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Ordinanza — n. 9559/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds against plea bargain verdicts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9559/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the first-instance verdict resulting from a plea bargain, arguing the court failed to consider a potential acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that only specific defects regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality are admissible against plea bargain verdicts, none of which were raised here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against verdicts resulting from plea bargaining are strictly limited to defects concerning the defendant's will, the correlation between request and verdict, legal qualification, and penalty legality; appeals alleging failure to consider alternative acquittal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain verdict cassation inadmissibility procedural defects legal qualification error Criminal Procedure Code fine fund payment procedural economy adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIONI ANDREA (CUI 074JU5L) nato a PONTE SAN PIETRO 1112/05/1990 avverso la sentenza del 30/05/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Magg ioni Andrea — a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuna delle quali dedotte dal ricorrente; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.