Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds against plea bargain verdicts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the first-instance verdict resulting from a plea bargain, arguing the court failed to consider a potential acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that only specific defects regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality are admissible against plea bargain verdicts, none of which were raised here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against verdicts resulting from plea bargaining are strictly limited to defects concerning the defendant's will, the correlation between request and verdict, legal qualification, and penalty legality; appeals alleging failure to consider alternative acquittal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIONI ANDREA (CUI 074JU5L) nato a PONTE SAN PIETRO 1112/05/1990 avverso la sentenza del 30/05/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Magg ioni Andrea — a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuna delle quali dedotte dal ricorrente; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.