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Ordinanza — n. 9558/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9558/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9558/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAMI ABDELKARIM nato il 29/01/1979 avverso la sentenza del 04/06/2025 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Karami Abdelkarim — a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9558/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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prova liberatoria esenzione dalla pena indennizzo per carcerazione preventiva testimone a discarico abbandono del procedimento penale proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAMI ABDELKARIM nato il 29/01/1979 avverso la sentenza del 04/06/2025 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Karami Abdelkarim — a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuna delle quali dedotte dal ricorrente; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.