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Ordinanza — n. 9556/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9556/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged a plea bargain sentence regarding drug trafficking, arguing generic mitigating circumstances were ignored and the penalty was excessive. The court ruled that only specific defects regarding the plea agreement's validity or the prosecutor's consent are admissible grounds for appeal, excluding substantive errors in sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to defects concerning the party's will, the prosecutor's consent, the content of the pronouncement, and illegal penalty application; all other grievances are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation drug trafficking penalty mitigating circumstances procedural defects attenuazione della pena proporzionalità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURONE GIUSEPPE nato a ROMA il 02/05/1981 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; AN\ Rilevato che Furone Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. emessa dalla Corte di appello di Roma in data 12 maggio 2025, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, lamentando vizio di motivazione in ordine in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena irrogata.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 202