Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the ground was already adjudicated on merits in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Marrale's appeal inadmissible because his sole ground of complaint was a repetition of arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court correctly refused a suspended sentence based on the defendant's persistent criminal activity despite his young age, contradicting the positive prognosis from the first instance. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and imposed procedural costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint are not new but merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning in the judgment of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRALE GIOVANNI nato a ROMA il 04/07/1995 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Giovanni Marrale - condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di censura, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo esposto dal ricorrente non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica critica; che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01). che, sul punto, la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione della pena sostitutiva formulata in udienza, atteso che, nonostante la giovane età, l'imputato ha mostrato pervicacia nella prosecuzione dell'attività delittuosa, smentendo la prognosi positiva che aveva portato in primo grado a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, revocata di diritto.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 6~) .1 Così deciso in Roma, il 16~ara 2026. Il Consigliere estensore Il Pre