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Ordinanza — n. 9550/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds for appeals after plea bargaining. The court ruled that only specific defects allow appeals post-plea bargaining.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9550/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the sole grounds raised were not permissible after a plea bargaining sentence. The appellant complained about missing mitigating circumstances and a potential acquittal, but the law limits post-plea appeals to defects regarding the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misqualification, or illegal penalty. Consequently, the appellant bears the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Appeals against sentences resulting from plea bargaining are strictly limited to specific defects; complaints regarding general mitigating circumstances or potential acquittals are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargaining appeals inadmissible grounds post-plea sentence mitigating circumstances procedural costs legal misqualification Cassation appeal ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 62 bis cod. pen
309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, mancanza della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
e alla mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINO EMANUELE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 30/06/1996 avverso la sentenza del 24/07/2025 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; A) Rilevato che Fino Emanuele — a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, mancanza della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e alla mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026