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Ordinanza — n. 9549/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural limits on plea bargain appeals and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9549/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, imposing fines on the appellant. The appellant challenged a plea bargain judgment regarding drug trafficking, arguing the court failed to consider a potential acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and the confiscation of seized funds. The Court ruled that only specific vitiating factors regarding the plea bargain are admissible, and the second ground was rejected as it sought a merits review rather than a procedural objection.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific vitiating factors; general challenges to factual findings or requests for a new evaluation of evidence are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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plea bargain limitations cassation inadmissibility confiscation of assets procedural vitiating factors drug trafficking offense confisca penale remissione della pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINO MARCELLO nato a ROMA il 05/05/1988 avverso la sentenza del 06/05/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Serafino Marcello - a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e alla disposta confisca.

Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifiche critiche delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; che, sul punto, deve osservarsi che il giudice del merito ha correttamente giustificato la confisca di tutto il denaro sottoposto a sequestro preventivo, essendo evidente la sua diretta relazione con il delitto per cui oggi si procede e non avendo l'imputato, privo di attività lavorativa, inteso fornire alcuna giustificazione in ordine alla detenzione del medesimo; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 16 gennaio 20