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Ordinanza — n. 9548/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal by unrepresented defendant for lack of standing and procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9548/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant, lacking a qualified lawyer, attempted to file a personal appeal which is legally prohibited. The defendant argued for non-consideration of a potential acquittal, but the court noted that only specific defects regarding plea bargain sentences are appealable. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible without formalities and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals by unrepresented defendants are inadmissible; appeals against plea bargain sentences are limited to specific defects.

Parole chiave

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lack of standing personal appeal prohibition plea bargain defects inadmissible appeal procedural costs condono delle spese procedurali spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; che trova infatti applicazione la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato; che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990 — è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, deducendo la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è comunque inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO CATALDO nato a TARANTO il 22/07/1981 avverso la sentenza del 23/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; f-)k Rilevato che il ricorso avverso la sentenza del 23 luglio 2025 — con la quale il Tribunale di Taranto, ha applicato a Peluso Cataldo la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 — è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, deducendo la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che trova infatti applicazione la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato; che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.

Considerato che il ricorso è comunque inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, dunque, anche sotto questo profilo, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 ge