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Ordinanza — n. 9546/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal interest regarding sentencing treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9546/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint concerned the sentencing treatment, which is not admissible in a legality proceeding. The appellant argued against the proportionality of the sentence imposed for drug trafficking, but the court found sufficient justification in the specific circumstances of the crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: A cassation appeal regarding the sentencing treatment is inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated and consistent with established case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing treatment legality proceeding drug trafficking procedural costs commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Corte costituzionale, n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AITIEGBEMHIN IMIERENIYEN BUDEX nato il 20/02/1986 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 18 febbraio 2025, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Aitiegbemhin Imiereniyen Budex alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione e di euro 20.000,00 di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione, a fini di spaccio, di grammi 367,773 di eroina; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente motivazione, oltre a essere fondata sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218); che la Corte ha evidenziato come il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di prime cure risulti congruo e proporzionato alla gravità del fatto contestato, avendo quest'ultimo già chiarito che lo scostamento dal minimo edittale trovava giustificazione nelle concrete modalità della condotta, nonché nella qualità e nel quantitativo della sostanza stupefacente, elementi che escludono l'applicazione di una pena ancorata al minimo edittale (pagg. 3 e 6 del provvedimento); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gen