Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and lacked the necessary legal or factual reasoning to support the request. The appellant complained about the qualification of the crime, but the appellate court had already clearly established the intent to traffic and the aggravating circumstances based on the quantity of drugs involved. Consequently, the court ruled that the party was not at fault for the inadmissibility, leading to a declaration of inadmissibility and an order to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack the specific legal or factual arguments required to challenge the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOMMINO GABRIELE nato a MASSAFRA il 24/09/1997 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Bonnmino Gabriele ha presentato ricorso per cassazione avverso 4 Ae(Gui- la sentenza del b giugno72025, con la quale la Corte d'appello di Lecce ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di circa nove kilogrannmi di hashish e cento grammi di marijuana; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, per essersi il giudice limitato ad affermare la correttezza di quella dell'imputazione.
Considerato che il motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, sostanzialmente non richiamando neanche a fini di critica il provvedimento impugnato; che, la Corte d'appello ha motivato in ordine alla sussistenza e alla qualificazione del fatto, essendo chiara la finalità di spaccio, nonché ai dati che giustificano l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 20