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Ordinanza — n. 9539/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9539/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised did not fall within the limited exceptions for plea bargaining judgments. The appellant, Kuqaj Leard, challenged the sentence's motivation, but the court noted that only specific defects regarding the plea's voluntariness or legal qualification are permissible under Article 444 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court applied Article 610 to reject the appeal and assigned the procedural costs and a fine to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea bargaining judgments are inadmissible except for specific defects regarding the plea's voluntariness, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargaining limitations inadmissible appeal grounds Criminal Procedure Code sentencing motivation procedural costs allocation commisurazione della pena per stupefacenti motivazione sufficiente sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUQA) LEARD (CUI 05P988E) nato il 01/07/2002 avverso la sentenza del 04/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; k Rilevato che Kuqaj Leard — a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione sulla pena irrogata. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuna delle quali dedotte dal ricorrente; dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.