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Ordinanza — n. 9537/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed for inadmissibility regarding plea agreement proportionality and evidentiary re-evaluation in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9537/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued that the appellate court erred by rejecting a plea agreement claiming disproportionate sentencing and by ignoring evidentiary ambiguities regarding their role as vehicle nominees. The Court rejected these claims, ruling that plea agreements can only be challenged for legal violations, not proportionality, and that the lower courts correctly assessed the evidence and sentencing based on the defendants' professional criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A plea agreement may be challenged in cassation only for violation of law, not for disproportionality; appeals regarding evidentiary re-evaluation or sentencing are inadmissible unless the lower court acted without fault.

Parole chiave

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inadmissibility plea agreement proportionality sentencing appeal evidentiary re-evaluation vehicle nominee trafficking procedural costs cassation traffico aggravato di stupefacenti altri reati contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALISINANAJ ERIKSON nato il 06/08/1987 GJOKA PAULO nato il 19/10/1994 TAMMARO VALERIO nato a ROMA il 28/04/1989 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Gjoika Paulo, Alisinanaj Erikson e Tammaro Valerio hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 febbraio 2025 — pronunciata nei confronti dei primi due ex art. 599-bis cod. proc. pen. — con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato per tutti, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Roma, in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi associati al fine di importare quantitativi di sostanze stupefacenti e, in particolare Gjafica Paulo e Alisinanaj Erikson per più episodi di detenzione e cessione, e Tammaro Valerio, per più falsi ideologici realizzati inducendo pubblici ufficiali ad intestare autovetture a persone diverse dal loro reale acquirente, utilizzate per l'attività di cittadini albanesi, operativi sul territorio, e dediti al traffico di sostanze stupefacenti; che il ricorso proposto per mezzo del difensore da Gjoka Paulo è affidato ad unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di rigettare il concordato tra le parti, in quanto prevedeva una pena sproporzionata per il ricorrente, senza tenere conto che, nei confronti di quest'ultimo non era stata mai contestata ab origine la fattispecie associativa di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990; che il ricorso proposto per mezzo del difensore da Alisinanaj Erikson è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce, per ragioni analoghe, la violazione dell'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., sempre in relazione all'eccessività della pena; che il ricorso, proposto per mezzo del difensore da Tammaro Valerio, è affidato a due motivi; che, in primo luogo, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione, per violazione delle regole in tema di prova, laddove il giudice avrebbe ritenuto sussistente la condotta del ricorrente di aver agito come prestanome quanto alle auto a lui falsamente intestate, senza tuttavia aver tenuto conto dell'ambiguità del compendio probatorio, solamente indiziario, che avrebbe dovuto mostrare, per spiegare il coinvolgimento del ricorrente, che tutte le auto a lui intestate erano utilizzate dai soggetti dediti allo spaccio, e non solo quelle indicate all'interno del giudizio; che il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, avendo il giudice del merito inflitto una pena eccessiva e negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza tener conto dello stato di incensuratezza del ricorrente e del lasso di tempo intercorso dalla commissione del reato e operando, inoltre, una valutazione irragionevole, avendo concesso, proprio a causa dell'incensuratezza, le attenuanti ad altro soggetto imputato nello stesso procedimento per i reati di cessione di sostanze stupefacenti.Considerato che i ricorsi di Gjoika Paulo, Alisinanaj Erikson si prestano ad una trattazione unitaria deducendo un motivo identico; che tale motivo non è consentito ha avuto riguardo alla tipologia di pronuncia resa a loro carico in quanto riguardante il concordato in appello, che può essere impugnato laddove la pena risulti inflitta in violazione di una norma di legge, e non dove invece si ritenga sproporzionata.

Considerato che il primo motivo del ricorso di Tammaro Valerio non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica critica, nonché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che il giudice del merito ha motivato la condotta del ricorrente basandosi sul numero delle automobili acquistate, 157 veicoli, sull'apertura da parte di questi di una partita IVA per l'esercizio dell'attività nonostante un reddito basso, sul fatto che molte auto a lui intestate erano in uso a terze persone e a un consistente numero di soggetti di nazionalità albanese dediti all'attività di spaccio che da ciò si poteva logicamente dedurre - come hanno correttamente evidenziato i giudici di primo e secondo grado - che questi stesso esercitando un'attività di intestazione di veicoli come prestanome di quei soggetti.

Considerato che il secondo motivo del ricorso di Tammaro Valerio non è consentito in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; che la Corte d'appello, nel richiamare le valutazioni del primo giudice, ha tenuto conto dell'intensità del dolo e della capacità a delinquere, denotata dall'imputato nel reiterare più volte la condotta nel tempo e in maniera professionale e seriale, che rendevano logicamente credibile l'inopportunità di una riduzione di pena, e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, a cui si riteneva correttamente ostare, inoltre, anche la mancanza di segni di resipiscenza o ravvedimento da parte del ricorrente.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle