Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds regarding plea bargain sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Boudlal Farid inadmissible without procedural formalities. Farid challenged the sentencing in a plea bargain judgment, arguing a lack of reasoning, but failed to cite any of the four specific grounds permitted for such appeals. Consequently, the court applied the statutory rule that the appellant bears the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific grounds; failure to deduce any of these renders the appeal inadmissible, triggering immediate cost liability for the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDLAL FARID nato il 20/10/1998 avverso la sentenza del 18/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; /4,\ Rilevato che Boudlal Farid - a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per plurime violazioni di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione sulla pena irrogata. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuna delle quali dedotte dal ricorrente; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.