Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the typicality of the crime and the severity of the sentence. The appellant argued that the drug possession could not be attributed to him because his home was shared with others and that the penalty was excessive given his lack of malicious intent. The court ruled that the first ground was barred as it merely repeated merits already decided without specific errors, while the second ground was inadmissible because the appellate court properly considered the appellant's criminal history and lack of reeducability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 2, cod. proc. pen.: The cassation court cannot review the typicality of the crime or the sentencing if the appeal lacks specific grounds for illegality or constitutes an improper re-evaluation of evidence and punishment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA LEONARDO (CUI:04C7LF5) nato a ROMA il 17/12/1992 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Papa Leonardo ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2025, con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato per tutti, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Roma, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione, finalizzata alla futura cessione, di sostanze stupefacenti; che, con un primo motivo, si lamenta il vizio di motivazione circa la sussistenza del fatto tipico, sul rilievo che, a seguito della perquisizione operata a casa del ricorrente, risultava che l'appartamento non era frequentato soltanto da quest'ultimo, ma anche da parte del padre e della di lui compagna, con la conseguenza non si sarebbe potuta attribuire con certezza al ricorrente la detenzione dello stupefacente; che, con un secondo motivo, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando l'eccessiva commisurazione della pena da parte del giudice d'appello, che non avrebbe tenuto conto dei motivi a delinquere del ricorrente, dell'esiguità dell'offesa, delle modalità dell'azione, nonché del comportamento collaborativo durante il procedimento.
Considerato che il primo motivo non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da precedente individuazione di specifici travisamenti; che il giudice del merito ha motivato tenendo conto che lo stupefacente era stato rinvenuto in un cofanetto contenente anche un bilancino e un coltello intriso di sostanza all'interno della camera da letto del ricorrente e che tale circostanza veniva valutata insieme al possesso di altra sostanze stupefacente detenuta da questi negli slip e dalla presenza di precedenti penali specifici e dall'assenza di elementi di segno contrario che permettessero di escludere l'attribuzione della sostanza il ricorrente; che da questi elementi si poteva logicamente dedurre che questi detenesse lo stupefacente, il quale non poteva essere attribuito invece ai soggetti da lui genericamente indicati.
Considerato che il secondo motivo del ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive;che la Corte d'appello ha motivato la commisurazione della pena e, in particolare, l'aumento di sei mesi rispetto al minimo edittale - peraltro modesto - avendo tenuto conto delle plurime condanne dell'imputato per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, per evasione e per resistenza a pubblico ufficiale, che consentivano di ritenere che questi fosse del tutto refrattario alle spinte rieducative della pena e che fosse, dunque, ragionevole aumentarne la misura.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili' il ricorsi e condanna iÌ ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in