Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9534/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific legal grounds regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9534/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments were deemed generic and lacking in specific legal or factual support. The appellate court had already addressed the defense's claims regarding criminal capacity and mitigating circumstances, finding them insufficient to justify a new review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and devoid of specific legal or factual reasons, particularly when the lower court has already adequately examined the defense's submissions.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic legal arguments lack of factual support sentencing review limits procedural costs award commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 113 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 86
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERRICO FRANCESCO nato a ROMA il 17/03/1998 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che D'Errico Francesco ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 marzo 2025, con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Velletri, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, quali hashish, crack, marijuana e cocaina; che, con un unico motivo, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo all'errata valutazione del comportamento processuale dell'imputato, cui ricondurre l'eccessiva commisurazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché consentito in sede di legittimità perché inerente il trattamento punitivo, benché questo sia sorretto da sufficiente e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che, infatti, la Corte d'appello ha motivato in ordine all'elevata capacità criminale del ricorrente, deducendola dalla pluralità delle sostanze cedute, dal confezionamento, dal quantitativo di hashish, ritenuto dal giudice "capace di soddisfare í bisogni di migliaia di assuntorí", e all'assenza di circostanze di segno positivo, sostanzialmente non prospettate neanche con il ricorso per cassazione.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilf it ricorsb e condanna i ricorreng al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennai