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Ordinanza — n. 9531/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against plea bargain dismissed for inadmissibility due to generic complaint on asset seizure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9531/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the complaint regarding the fate of seized assets was generic and not raised during the appellate proceedings. The appellant argued for review of the asset seizure and confiscation, but the court noted these issues were not contested in the lower judgment. Consequently, the court ruled that only specific defects regarding the plea bargain's validity or illegal sentencing are admissible, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Only complaints concerning defects in the plea bargain's voluntariness, prosecutor consent, divergent content, or illegal sentencing are admissible against a plea-bargain judgment; generic complaints on seized assets are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility plea bargain judgment asset seizure complaint confiscation review scope procedural costs order motivi di cassazione controversie patrimoniali opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Ritenuto che, in ogni caso, il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ritenuto che, in ogni caso, il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADONIA NUNZIO nato a PALERMO il 02/07/2003 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Madonia Nunzio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 27 giugno 2025, lamentando l'omessa motivazione in ordine alla sorte dei beni sottoposti a sequestro e alla confisca.

Considerato che la doglianza, comunque del tutto generica, non era stata proposta nel giudizio di appello, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, non contestata sul punto e che, dunque, non avrebbe potuto essere proposta in questa sede. Ritenuto che, in ogni caso, il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il President