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Ordinanza — n. 9525/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9525/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ignazio Gentile inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a defect in reasoning regarding charges under Articles 633 and 639-bis of the Penal Code, was found to be manifestly unfounded and improperly formulated. The court determined that the appellant's arguments merely repeated those already examined and rejected by the Court of Appeal without offering new specific grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not formulated in terms permitted by law or if they lack specificity by merely repeating arguments already examined and rejected in lower proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility appeal defect in reasoning repetition of arguments lack of specificity Cassation procedure sfruttamento dei mari inquinamento delle coste equipaggiamento marittimo

Disposizioni normative citate

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Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31540 del 30/05/2017, Pisano, Rv. 270449 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE IGNAZIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 12/05/1964 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ignazio Gentile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze estranee al sindacato di legittimità, volte a una rivalutazione nel merito della vicenda fattuale in senso più favorevole all'odierno ricorrente, esso risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale sulla base di argomentazioni logiche e conformi al diritto (cfr.

Sez. 2, n. 31540 del 30/05/2017, Pisano, Rv. 270449 - 01); sicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti; che, a tal proposito, deve evidenziarsi come i giudici di appello, anche richiamando per relationem la motivazione della sentenza del giudice di primo grado e confermando integralmente la valutazione delle risultanze processuali da questi effettuata, abbiano congruamente esposto le ragioni di fatto e di diritto per cui debba confermarsi il giudizio di responsabilità, evidenziando la sua piena consapevolezza in ordine all'insussistenza di un titolo concessorio giustificativo dell'occupazione del litorale costiero con le tre imbarcazioni di cui aveva la disponibilità, anche a fronte delle due ordinanze di demolizione da lui stesso ricevute; che, dunque, del tutto prive di pregio risultano le argomentazioni prospettate nel ricorso in ordine al mero ruolo di armatore svolto dal ricorrente, in quanto essendo l'armatore responsabile della gestione e dell'esercizio dell'imbarcazione, indipendentemente dalla proprietà di questa, egli deve evidentemente ritenersi responsabile se l'occupazione abusiva avviene da parte delle imbarcazioni da lui gestite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18'nove