Italian Court dismisses appeal against conviction for trafficking in counterfeit goods lacking brand details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Zhou Liqin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating specific invoices and transport documents that did not cover the entire contraband or specify brand models. The court rejected this, noting the appeal sought a re-evaluation of evidence already assessed by the trial judge and merely repeated arguments previously dismissed regarding the contraband's origin and authenticity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it requests a re-evaluation of evidence already assessed by the court of first instance or merely reproduces arguments already correctly rejected by the territorial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Zhou Liqin nato a (CINA) il 15/12/1980 avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Liqin Zhou; ritenuto che il primo motivo di ricorso, non è consentito nel giudizio di cassazione, sollecitando una valutazione alternativa rispetto all’apprezzamento del giudice di merito in ordine a un elemento probatorio (le fatture e i documenti di trasporto, non relativi a tutta la merce oggetto di imputazione e privi di indicazione di marca e modello; cfr. p. 11); che il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già correttamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 3-11, ove si evidenzia, in particolare, la mancanza di spiegazione fornita dalla imputata in ordine alla provenienza dei beni nella sua disponibilità e l’accertata contraffazione di molti di essi), facendo esatta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di estraneità al delitto presupposto (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955–01;
Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01) e di consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 03/03/2026 Il Cons