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Ordinanza — n. 9492/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted money laundering due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9492/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Gervasio and Gadaleta inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a reclassification of the crime from attempted money laundering to receiving stolen goods and requested mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and unsupported by the lower court's detailed reasoning. The decision upheld the original conviction based on the specific facts of dismantling a vehicle and swapping license plates, which clearly constituted an attempt to launder funds.

Regesto Legislator

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Art. 56, 648-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals lacking specific grounds for reclassifying the crime or contesting the reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted money laundering receiving stolen goods inadmissible appeal lack of specificity court costs motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 cod. pen.
Art. 648-bis cod. pen.
in quello di ricettazione ex art. 648 cod.
Art. 648 cod. pen.
in quello di ricettazione ex art. 648 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
282820-01); che, inoltre, fattuale e manifestamente infondata si palesa la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., contenuta nel medesimo motivo, a fronte della adeguata motivazione esposta sul punto dai giudici di appello (cfr.
art. 648 cod. pen
in quello di ricettazione ex art. 648 cod.
art. 62-bis cod. pen
282820-01); che, inoltre, fattuale e manifestamente infondata si palesa la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., contenuta nel medesimo motivo, a fronte della adeguata motivazione esposta sul punto dai giudici di appello (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta
Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Gervasio Pietro, nato a CERIGNOLA il 16/09/1978 Gadaleta Vincenzo, nato a CERIGNOLA il 05/09/1983 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell’interesse di Pietro Gervasio e Vincenzo Gadaleta con due distinti atti dal contenuto del tutto sovrapponibile; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione del reato di tentato riciclaggio ex artt. 56, 648-bis cod. pen. in quello di ricettazione ex art. 648 cod. pen., oltre ad essere aspecifico perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, e non consentito, postulando una rivalutazione del fatto, risulta altresì manifestamente infondato, alla luce della congrua e non illogica motivazione posta a base della sentenza impugnata (p. 4, ove si evidenzia come lo smontaggio dell’autovettura e la sostituzione delle targhe con altre contraffatte costituiscano atti univocamente idonei a ostacolarne l’identificazione, integrando il tentativo di riciclaggio, interrotto solo dall’intervento dei Carabinieri; cfr.

Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820-01); che, inoltre, fattuale e manifestamente infondata si palesa la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., contenuta nel medesimo motivo, a fronte della adeguata motivazione esposta sul punto dai giudici di appello (cfr. p. 5, ove, valorizzata la gravità del fatto e le modalità della condotta, si evidenzia l’assenza di elementi positivamente valutabili, non potendo assumere rilievo né il rito abbreviato né le generiche ammissioni rese in flagranza); ritenuto che insuperabilmente generico risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, privo di qualsiasi specificità impugnatoria; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03