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Ordinanza — n. 9490/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9490/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9490/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Rabit Aziz nato in MAROCCO il 27/03/1975 avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; Letto il ricorso presentato nell’interesse di Aziz Rabit; considerato che l’unico motivo di impugnazione, con cui si contesta il regime di equivalenza ex art. 69 cod. pen., è del tutto generico, perché laddove la Corte territoriale ha sottolineato l’assenza di elementi ulteriormente valorizzabili pro reo, il ricorso non accenna a nessuna specifica circostanza trascurata dai giudici eppure idonea a fondare una valutazione di prevalenza, limitandosi a richiamare l’atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensor

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 9490/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 69 cod. pen., è del tutto generico, perché laddove la Corte territoriale ha sottolineato l’assenza di elementi ulteriormente valorizzabili pro reo, il ricorso non accenna a nessuna specifica circostanza trascurata dai giudici eppure idonea a fondare una valutazione di prevalenza, limitandosi a richiamare l’atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensor

Parole chiave

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ricongiungimento familiare per asilo abitazione familiare riduzione dell'assegno di mantenimento capacità nei lavori domestici statuto di dimora fabbisogno abitativo

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Aziz Rabit; considerato che l’unico motivo di impugnazione, con cui si contesta il regime di equivalenza ex art. 69 cod.
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Testo completo

re - ORDINANZA Rabit Aziz nato in MAROCCO il 27/03/1975 avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Aziz Rabit; considerato che l’unico motivo di impugnazione, con cui si contesta il regime di equivalenza ex art. 69 cod. pen., è del tutto generico, perché laddove la Corte territoriale ha sottolineato l’assenza di elementi ulteriormente valorizzabili pro reo, il ricorso non accenna a nessuna specifica circostanza trascurata dai giudici eppure idonea a fondare una valutazione di prevalenza, limitandosi a richiamare l’atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensor