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Ordinanza — n. 9489/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9489/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9489/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Dorokhin Roman (CUI 05dgu0n) nato in UCRAINA il 04/06/1995 avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; Letto il ricorso presentato nell’interesse di Roman Dorokhin; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata e in genere ogni riferimento alla concreta vicenda storica e procedimentale, si sono prospettate deduzioni oltremodo generiche, prive di qualsiasi puntualità e pertinenza censoria, non consentendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9489/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata e in genere ogni riferimento alla concreta vicenda storica e procedimentale, si sono prospettate deduzioni oltremodo generiche, prive di qualsiasi puntualità e pertinenza censoria, non consentendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione grave eccesso di velocità infrazione qualificata esame d'idoneità alla guida sorpasso non consentito reato di pirateria della strada
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Testo completo

re - ORDINANZA Dorokhin Roman (CUI 05dgu0n) nato in UCRAINA il 04/06/1995 avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Roman Dorokhin; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata e in genere ogni riferimento alla concreta vicenda storica e procedimentale, si sono prospettate deduzioni oltremodo generiche, prive di qualsiasi puntualità e pertinenza censoria, non consentendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere