Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of procedural sequence representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Vasile Matei inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground of appeal generic because it failed to fully represent the entire procedural sequence, specifically ignoring actual suspension periods and a specific legislative suspension. Consequently, the second ground regarding criminal liability was deemed to reiterate facts already dismissed, leading to the rejection of the entire request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks a complete representation of the procedural sequence, or if it reiterates facts already dismissed without new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Matei Vasile nato in ROMANIA il 09/07/1985 avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Vasile Matei; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata declaratoria di prescrizione del reato commesso il 16 aprile 2018 (asseritamente maturata «alla data di celebrazione del procedimento in secondo grado»), è generico, in difetto di compiuta rappresentazione dell’intera sequela procedimentale (Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01) e, comunque, manifestamente infondato, poiché la difesa del ricorrente non ha tenuto conto né degli effettivi periodi di sospensione relativi al primo grado di giudizio (285 giorni), né dell’ulteriore sospensione ex l. n. 103 del 2017 (cfr.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., reitera doglianze in punto di fatto già congruamente disattese (pp. 2-3, in ordine al compossesso ingiustificato di grimaldelli, pinze, guanti e all’implausibilità delle alternative tesi difensive); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Cons