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Ordinanza — n. 9482/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9482/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9482/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Romano Antonio, nato a VIZZOLO PREDABISSI il 15/06/1992 avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; Letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Romano; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Letta la memoria delle parti civili Rinaldo Romani e Adalgisa Quadri, con allegata nota spese; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la eccessività della pena anche in relazione al trattamento di altri coimputati), è reiterativo e manifestamente infondato, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., restando esclusa in questa sede ogni censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. pp. 3-4, ove si condividono le considerazioni del primo giudice in merito ai diversi ruoli dei vari concorrenti, alla particolare gravità del fatto, professionalmente pianificato, e alla spiccata capacità a delinquere conseguentemente desumibile); ritenuto che il secondo motivo non è consentito, non essendo impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9482/2026 — snpen · Corte di Cassazione: pen., restando esclusa in questa sede ogni censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. pp. 3-4, ove si condividono le considerazioni del primo giudice in merito ai diversi ruoli dei vari concorrenti, alla particolare gravità del fatto, professionalmente pianificato, e alla spiccata capacità a delinquere conseguentemente desumibile); ritenuto che il secondo motivo non è consentito, non essendo impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali pagamento provvisorio spese di difesa ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese
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Testo completo

re - ORDINANZA Romano Antonio, nato a VIZZOLO PREDABISSI il 15/06/1992 avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Romano; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Letta la memoria delle parti civili Rinaldo Romani e Adalgisa Quadri, con allegata nota spese; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la eccessività della pena anche in relazione al trattamento di altri coimputati), è reiterativo e manifestamente infondato, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., restando esclusa in questa sede ogni censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. pp. 3-4, ove si condividono le considerazioni del primo giudice in merito ai diversi ruoli dei vari concorrenti, alla particolare gravità del fatto, professionalmente pianificato, e alla spiccata capacità a delinquere conseguentemente desumibile); ritenuto che il secondo motivo non è consentito, non essendo impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Rinaldi Romano e Adalgisa Quadri che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così è deciso