Ordinanza — n. 9481/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAre - ORDINANZA Spurio Sandro, nato a ROMA il 28/08/1968 avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; Letto il ricorso presentato nell’interesse di Sandro Spurio; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 61, n. 5, cod. pen., risulta manifestamente infondato in punto di diritto e riproduttivo di profili di censura, anche schiettamente fattuali (e, dunque, indeducibili in questa sede), già congruamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale, tenuto conto che tutta la trattativa con le persone offese si è svolta interamente a distanza – online e tramite l’uso del telefono –, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza dell’aggravante quando è impossibile per l’acquirente un controllo preventivo del bene e dell’identità del venditore (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9481/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 61, n. 5, cod. pen., risulta manifestamente infondato in punto di diritto e riproduttivo di profili di censura, anche schiettamente fattuali (e, dunque, indeducibili in questa sede), già congruamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale, tenuto conto che tutta la trattativa con le persone offese si è svolta interamente a distanza – online e tramite l’uso del telefono –, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza dell’aggravante quando è impossibile per l’acquirente un controllo preventivo del bene e dell’identità del venditore (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452-01;
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re - ORDINANZA Spurio Sandro, nato a ROMA il 28/08/1968 avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Sandro Spurio; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 61, n. 5, cod. pen., risulta manifestamente infondato in punto di diritto e riproduttivo di profili di censura, anche schiettamente fattuali (e, dunque, indeducibili in questa sede), già congruamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale, tenuto conto che tutta la trattativa con le persone offese si è svolta interamente a distanza – online e tramite l’uso del telefono –, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza dell’aggravante quando è impossibile per l’acquirente un controllo preventivo del bene e dell’identità del venditore (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452-01;
Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450-01; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigli