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Ordinanza — n. 9479/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as argumentative and declares civil party's cost claim inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9479/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Vita Leda Capizzo inadmissible for being merely argumentative and lacking factual basis. The lower court had already provided a reasoned judgment regarding mitigating circumstances, which is non-appealable in this stage. Consequently, the appellant was ordered to pay costs, while the civil party's request for cost reimbursement was rejected because she failed to actively contest the defense.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal against a judgment on mitigating circumstances is inadmissible if it merely re-evaluates facts without new evidence, as the lower court's reasoning on gravity and intent is non-appealable.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances argumentative plea civil party costs non-appealable reasoning Cassazione ordinanza factual assessment costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.
288298-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G.
Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv.
Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino
281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Capizzo Vita Leda, nata a SASSARI il 03/12/1977 avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Vita Leda Capizzo; lette le conclusioni per la parte civile Maria Assunta Merolla, con allegata nota spese; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, risulta rivalutativo, prospettando un diverso apprezzamento delle risultanze processuali e, comunque, manifestamente infondato; che, infatti, la Corte territoriale, in risposta a una doglianza formulata in termini affatto generici, ha comunque adeguatamente indicato le ragioni ritenute ostative all’accoglimento delle richieste difensive («la gravità e la intensità del dolo, la reiterazione nel reato sintomatica di recidiva, l’assenza di ogni forma di resipiscenza»), così esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269–01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell’imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamente esplicato, nel contraddittorio cartolare, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr.Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01;

Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01). Nel caso di specie, la memoria della parte civile si limita a insistere nelle proprie conclusioni; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile Merolla Maria Assunta. Così è decis