Ordinanza — n. 9476/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAre - ORDINANZA Isola Davide, nato a CATANIA il 29/03/1991 avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; Letto il ricorso proposto nell’interesse di Davide Isola; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra il reato oggetto del presente procedimento e i fatti oggetto di altro giudizio, e la sussistenza della recidiva ex art. 99 cod. pen., risultano riproduttivi di censure in punto di fatto già dedotte in appello e già compiutamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-6, ove sono stati incensurabilmente valorizzati il lungo lasso temporale trascorso rispetto ai precedenti fatti delittuosi, da un lato, e i numerosi precedenti dell’imputato che, per quanto non recenti, non ne hanno frenato la propensione a delinquere, dall’altro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 9476/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. tra il reato oggetto del presente procedimento e i fatti oggetto di altro giudizio, e la sussistenza della recidiva ex art. 99 cod. pen., risultano riproduttivi di censure in punto di fatto già dedotte in appello e già compiutamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-6, ove sono stati incensurabilmente valorizzati il lungo lasso temporale trascorso rispetto ai precedenti fatti delittuosi, da un lato, e i numerosi precedenti dell’imputato che, per quanto non recenti, non ne hanno frenato la propensione a delinquere, dall’altro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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re - ORDINANZA Isola Davide, nato a CATANIA il 29/03/1991 avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Davide Isola; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra il reato oggetto del presente procedimento e i fatti oggetto di altro giudizio, e la sussistenza della recidiva ex art. 99 cod. pen., risultano riproduttivi di censure in punto di fatto già dedotte in appello e già compiutamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-6, ove sono stati incensurabilmente valorizzati il lungo lasso temporale trascorso rispetto ai precedenti fatti delittuosi, da un lato, e i numerosi precedenti dell’imputato che, per quanto non recenti, non ne hanno frenato la propensione a delinquere, dall’altro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere est