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Ordinanza — n. 9476/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9476/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Isola Davide, nato a CATANIA il 29/03/1991 avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; Letto il ricorso proposto nell’interesse di Davide Isola; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra il reato oggetto del presente procedimento e i fatti oggetto di altro giudizio, e la sussistenza della recidiva ex art. 99 cod. pen., risultano riproduttivi di censure in punto di fatto già dedotte in appello e già compiutamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-6, ove sono stati incensurabilmente valorizzati il lungo lasso temporale trascorso rispetto ai precedenti fatti delittuosi, da un lato, e i numerosi precedenti dell’imputato che, per quanto non recenti, non ne hanno frenato la propensione a delinquere, dall’altro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 9476/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. tra il reato oggetto del presente procedimento e i fatti oggetto di altro giudizio, e la sussistenza della recidiva ex art. 99 cod. pen., risultano riproduttivi di censure in punto di fatto già dedotte in appello e già compiutamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-6, ove sono stati incensurabilmente valorizzati il lungo lasso temporale trascorso rispetto ai precedenti fatti delittuosi, da un lato, e i numerosi precedenti dell’imputato che, per quanto non recenti, non ne hanno frenato la propensione a delinquere, dall’altro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sequestro del veicolo deposito di prodotti inquinanti inquinamento automobilistico stato difettoso del veicolo inquinamento prodotto dalle navi discarica per sostanze residue

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Davide Isola; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen.
art. 99 cod. pen
tra il reato oggetto del presente procedimento e i fatti oggetto di altro giudizio, e la sussistenza della recidiva ex art. 99 cod. pen., risultano riproduttivi di censure in punto di fatto già dedotte in appello e già compiutamente disattese dalla Corte territoriale (cfr.
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Testo completo

re - ORDINANZA Isola Davide, nato a CATANIA il 29/03/1991 avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Davide Isola; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra il reato oggetto del presente procedimento e i fatti oggetto di altro giudizio, e la sussistenza della recidiva ex art. 99 cod. pen., risultano riproduttivi di censure in punto di fatto già dedotte in appello e già compiutamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-6, ove sono stati incensurabilmente valorizzati il lungo lasso temporale trascorso rispetto ai precedenti fatti delittuosi, da un lato, e i numerosi precedenti dell’imputato che, per quanto non recenti, non ne hanno frenato la propensione a delinquere, dall’altro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere est