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Ordinanza — n. 9475/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific reference to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9475/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Raffaella Panico inadmissible due to its failure to meet statutory requirements. The sole ground of appeal was deemed overly generic and entirely devoid of any reference to the actual content of the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary concrete critical basis required by law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds are formulated in overly generic terms and lack any concrete reference to the actual content of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific reference Art. 581 cod. proc. pen. censorial pertinence requirement modificazione architettonica contratto di manutenzione modifica dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

re - ORDINANZA Panico Raffaella nato a POLLENA TROCCHIA il 14/12/1988 avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Raffaella Panico; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, è formulato in termini oltremodo generici, essendo totalmente privo di qualsivoglia riferimento all’effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata e pertanto non connotato da alcuna concreta pertinenza censoria, richiesta, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensor