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Ordinanza — n. 9474/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9474/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9474/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Nucera Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 27/11/1979 avverso l'ordinanza del 21/10/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; Letto il ricorso proposto nell’interesse di Vincenzo Nucera; considerato chel'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività dell’impugnazione, è insuperabilmente generico, in assenza di confronto con la motivazione del giudice di secondo grado, e manifestamente infondato in punto di diritto; che, nella specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esplicitato le ragioni della tardività dell'atto di impugnazione (cfr., in particolare, pag. 1, ove si evidenzia che la sentenza è stata emessa in presenza dell’imputato in data 12 dicembre 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere este

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9474/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1, ove si evidenzia che la sentenza è stata emessa in presenza dell’imputato in data 12 dicembre 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere este

Parole chiave

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trasformazione sotto controllo doganale modifica comprovabile modificazione della servitù tipo di veicolo traffico di perfezionamento controllo doganale
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Testo completo

re - ORDINANZA Nucera Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 27/11/1979 avverso l'ordinanza del 21/10/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Vincenzo Nucera; considerato chel'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività dell’impugnazione, è insuperabilmente generico, in assenza di confronto con la motivazione del giudice di secondo grado, e manifestamente infondato in punto di diritto; che, nella specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esplicitato le ragioni della tardività dell'atto di impugnazione (cfr., in particolare, pag. 1, ove si evidenzia che la sentenza è stata emessa in presenza dell’imputato in data 12 dicembre 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere este