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Ordinanza — n. 9471/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge of factual findings and lack of logical motivation vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9471/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Samir Hssine inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant attempted to contest the lower court's decision by alleging motivational defects and disputing the reliability of oral evidence sources. The court rejected these arguments because the appeal focused on factual evaluations reserved for the trial judge rather than attacking the logical consistency of the reasoning itself.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely expresses dissatisfaction with factual findings or relies on arguments not permitted in this jurisdiction, as the court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment for that of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal logical motivation vices factual evaluation preclusion procedural costs Cassation jurisdiction limits espulsione di familiari violenza domestica misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
da, ultimo, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Hssine Samir nato a TORINO il 08/10/2000 avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Samir Hssine; considerato che il ricorso si articola in tre motivi (di cui gli ultimi due particolarmente stringati) formulati in termini non consentiti in questa sede, poiché tesi a contestare presunti vizi motivazionali, con mere doglianze in punto di fatto su rilievi già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua e logica motivazione (cfr. pp. 6-8, sull’attendibilità delle fonti orali e sulla ricostruzione delle vicende oggetto di imputazione); che, a tal proposito, deve sottolinearsi come il ricorso che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve effettivamente rivolgere le censure nei confronti della tenuta logica della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata al giudice di merito ed estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale è preclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (cfr. da, ultimo, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consig