Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of personal signature and manifestly unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Elouaer Rayen and Fethi Marwen inadmissible and ordered them to pay court costs. Rayen's appeal was rejected because his signature lacked a valid digital link to the document, while Marwen's arguments were deemed manifestly unfounded or lacking specific comparison with the lower court's decision. Consequently, the court ruled that both petitions failed to meet the necessary procedural and substantive requirements for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be personally signed with a valid digital link and must present specific, non-generic arguments; otherwise, they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Elouaer Rayen, nato in TUNISIA il 26/05/2001 Fethi Marwen, nato in TUNISIA il 25/08/1988 avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati da Rayen Elouaer e da Marwen Fethi; considerato che il ricorso di Elouaer risulta sottoscritto dalla parte personalmente (non potendosi dare rilievo all’apposizione di una firma digitale del difensore priva di alcuna relazione, grafica e contenutistica, con il testo del ricorso) e che è manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità della disposizione che prevede per il giudizio di cassazione la legittimazione del solo difensore abilitato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011-01); che il primo motivo del ricorso di Fethi è manifestamente infondato, poiché correttamente i giudici di appello hanno qualificato come rapina impropria la condotta violenta, successiva alla sottrazione di alcolici nel supermercato, e finalizzata quantomeno a procurarsi l’impunità (pp. 8-10); che il secondo motivo del ricorso di Fethi è privo di effettivo confronto con la sentenza impugnata, poiché la motivazione cita espressamente una condotta violenta direttamente espletata dal ricorrente (p. 9); che il terzo motivo del ricorso di Fethi in tema di omessa concessione delle attenuanti nella loro massima estensione e dei benefici di legge è parimenti generico e comunque manifestamente infondato, in presenza di adeguato apparato argomentativo sul punto (pp. 10-11); rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026