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Ordinanza — n. 9469/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments are merely factual complaints already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9469/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding liability and sentencing were merely factual complaints that had already been properly rejected by the appellate court. Consequently, the court ruled that these arguments lacked the specific legal reasoning required for a valid cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals must contain specific legal arguments; mere repetition of factual complaints already rejected by lower courts renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissible appeal factual complaints repetition of arguments sentencing review lower court rejection legal reasoning

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9469/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3585/2026* * CC 03/03/2026* * * 36345/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nata a * il 25/04/1971avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * * *considerato chei profili di censura con cui si contesta la dichiarazione di responsabilitàper i reati di cui ai capi a e b non sono consentiti in questa sede in quanto meramentereiterativi di doglianze schiettamente fattuali già congruamente disattese dalla Corteterritoriale cfr. pp. 3 7 ove si evidenziano – sulla scorta delle dichiarazioni della personaoffesa giudicate attendibili e confortate da riscontri oggettivi – le plurime condotteminacciose perpetrate dalla ricorrente lo stato di ansia e di paura della persona offesal inoltro di richieste estorsive disattendendo le deduzioni difensiveritenuto che anche le doglianze inerenti all eccessività della pena in relazioneall aumento disposto per la recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche in regime di prevalenza risultano rivalutative e prive di rigorosa specificità afronte della adeguata motivazione sul punto p. 8 ove si evidenzia in particolare ai fini dellacorretta dosimetria della pena la complessiva gravità della condotta posta in essere dallaricorrente e il nesso collega i fatti per cui si procede alla precedente condanna per delittocontro il patrimoniorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9469/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3585/2026* * CC 03/03/2026* * * 36345/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nata a * il 25/04/1971avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * * *considerato chei profili di censura con cui si contesta la dichiarazione di responsabilitàper i reati di cui ai capi a e b non sono consentiti in questa sede in quanto meramentereiterativi di doglianze schiettamente fattuali già congruamente disattese dalla Corteterritoriale cfr. pp. 3 7 ove si evidenziano – sulla scorta delle dichiarazioni della personaoffesa giudicate attendibili e confortate da riscontri oggettivi – le plurime condotteminacciose perpetrate dalla ricorrente lo stato di ansia e di paura della persona offesal inoltro di richieste estorsive disattendendo le deduzioni difensiveritenuto che anche le doglianze inerenti all eccessività della pena in relazioneall aumento disposto per la recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche in regime di prevalenza risultano rivalutative e prive di rigorosa specificità afronte della adeguata motivazione sul punto p. 8 ove si evidenzia in particolare ai fini dellacorretta dosimetria della pena la complessiva gravità della condotta posta in essere dallaricorrente e il nesso collega i fatti per cui si procede alla precedente condanna per delittocontro il patrimoniorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *