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Ordinanza — n. 9468/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds for acquittal under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9468/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to formulate specific grounds for acquittal as required by law. Although the lower court dismissed the case due to prescription, the appellant did not provide concrete evidence to contradict this conclusion or prove the absence of criminal intent. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected without reaching the merits of the prescription issue.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; An appellant challenging a dismissal based on prescription must specifically allege elements excluding the crime's existence or commission to trigger an immediate acquittal, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal prescription of crime acquittal grounds Art. 129 cod. proc. pen. specific grounds requirement sequestro del veicolo pegno mobiliare bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie
pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Scognamiglio Ciro, nato a NAPOLI il 11/06/1968 avverso la sentenza del 21/05/2025 del TRIBUNALE di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Ciro Scognamiglio; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, anziché emettere pronuncia assolutoria, non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, infatti, a fronte delle considerazioni dei giudici di merito in ordine alla insussistenza dei presupposti per procedersi ad una più favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente – in un procedimento in cui non c’è stata costituzione di parte civile – non ha indicato specifici ed evidenti elementi idonei a contrastare tale conclusione; che, a tal proposito, deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/20