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Ordinanza — n. 9467/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative regarding theft and necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9467/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for theft and claimed necessity, but the court found the arguments merely reiterative and generic without addressing the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide substantive legal grounds or new evidence to challenge the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.: An appeal must be substantively reasoned; generic or reiterative arguments regarding criminal liability and necessity defenses are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative argumentation necessity defense theft conviction court costs and fine uso di false generalità indennità di residenza domicilio fittizio

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Pollina; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 cod. pen., è meramente reiterativo, a fronte di una logica motivazione della Corte territoriale (cfr.
Art. 54 cod. pen.
288157-01); ritenuto cheil secondo motivo di ricorso, in tema di scriminante ex art. 54 cod. pen., è insuperabilmente generico, non misurandosi con le corrette considerazioni dei giudici di appello in merito alla mancanza di allegazione di elementi comprovanti il dedotto stato di necessità (cfr.
art. 633 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Pollina; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 cod. pen., è meramente reiterativo, a fronte di una logica motivazione della Corte territoriale (cfr.
art. 54 cod. pen
288157-01); ritenuto cheil secondo motivo di ricorso, in tema di scriminante ex art. 54 cod. pen., è insuperabilmente generico, non misurandosi con le corrette considerazioni dei giudici di appello in merito alla mancanza di allegazione di elementi comprovanti il dedotto stato di necessità (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti
Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Pollina Salvatore, nato a ERICE il 28/11/1996 avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Pollina; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 cod. pen., è meramente reiterativo, a fronte di una logica motivazione della Corte territoriale (cfr. p. 4, ove si evidenzia come sia stato lo stesso imputato a comunicare al 112 di aver occupato, unitamente alla propria convivente, l’appartamento sito in Trapani di proprietà dello IACP per destinarlo a comune abitazione), e manifestamente infondato (poiché anche il subentro sine titulo integra la fattispecie: cfr.

Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti, Rv. 288157-01); ritenuto cheil secondo motivo di ricorso, in tema di scriminante ex art. 54 cod. pen., è insuperabilmente generico, non misurandosi con le corrette considerazioni dei giudici di appello in merito alla mancanza di allegazione di elementi comprovanti il dedotto stato di necessità (cfr. p. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigli