Ordinanza — n. 9466/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAre - ORDINANZA Di Fiore Francesco, nato a PALERMO il 29/10/1970 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; Letto il ricorso presentato nell’interesse di Francesco Di Fiore; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, in quanto meramente rivalutativo, a fronte di una motivazione esente da vizi logici (cfr. pp. 2- 3, ove si dà adeguatamente conto della ritenuta permanenza dell’occupazione per un tempo apprezzabile); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9466/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 633-639-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, in quanto meramente rivalutativo, a fronte di una motivazione esente da vizi logici (cfr. pp. 2- 3, ove si dà adeguatamente conto della ritenuta permanenza dell’occupazione per un tempo apprezzabile); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
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re - ORDINANZA Di Fiore Francesco, nato a PALERMO il 29/10/1970 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Francesco Di Fiore; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, in quanto meramente rivalutativo, a fronte di una motivazione esente da vizi logici (cfr. pp. 2- 3, ove si dà adeguatamente conto della ritenuta permanenza dell’occupazione per un tempo apprezzabile); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, p. 3, hanno argomentatamente ritenuto l’abitualità della condotta (e, in primo grado, p. 4, era stata altresì sottolineata l’ininterrotta permanenza, anch’essa ostativa all’esimente; cfr. Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 03/03/2026 Il Consiglier