Italian Court dismisses appeal as arguments are repetitive or seek impossible new fact evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Farone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected as merely reiterating facts already examined by the lower court, while the second and third grounds were barred because they attempted to re-evaluate evidence that had been properly assessed during the trial. Consequently, the court upheld the lower court's decision on liability without allowing any new factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds merely repeat facts already examined or if they seek an impossible new evaluation of evidence properly assessed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Farone Bruno nato a BAGNARA CALABRA il 08/02/1962 avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Bruno Farone; considerato cheil primo motivo di ricorso, con cui si contesta, in relazione al capo b), l’affermazione di responsabilità e, in subordine, la mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già dedotti in appello e congruamente esaminati dalla Corte territoriale (cfr. pp. 4-5 e 7); ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità in relazione al capo d), e il terzo motivo, relativo al capo f) non sono consentiti, in quanto diretti a un’impossibile nuova valutazione del materiale istruttorio, correttamente apprezzato nella pienezza della giurisdizione di merito (pp. 5-6, ove si evidenza, tra l’altro, l’efficacia dimostrativa delle fonti orali e dell’analisi del telefono cellulare dell’odierno ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere