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Ordinanza — n. 9464/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper form and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9464/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court found that the first two grounds were merely formal challenges to the lower court's reasoning without specifying their censorial impact, while the third ground regarding mitigating circumstances was manifestly unfounded. The appellate court had properly justified its denial based on the gravity of the offense and the defendant's prior criminal record, satisfying the burden of argumentation required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 585 comma 4 c.p.p.: Appeals must be formulated in legal terms with specific grounds; formal challenges to motivation without precise criticism are inadmissible, and appeals contesting omitted mitigating circumstances are rejected if the lower court adequately reasoned the denial based on case gravity and prior record.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal improper form mitigating circumstances burden of argumentation prior criminal record legal terms court costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 585 comma 4 c.p.p.
3896 del20/01/2016 De * * 265826 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della * delle ammendeche l inammissibilità del ricorso travolge ai sensi dell art. 585 comma 4 cod.
art. 585 comma 4 cod. proc.pen
3896 del20/01/2016 De * * 265826 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della * delle ammendeche l inammissibilità del ricorso travolge ai sensi dell art. 585 comma 4 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 2233 del 17/06/2021
* 3 n. 2233 del 17/06/2021 dep.
n. 34947 del 03/11/2020
n. 57565 del 15/11/2018
* 280444 01 * 6 n. 57565 del 15/11/2018 * * 27478301 * 5 n.
n. 43952 del 13/04/2017
57565 del 15/11/2018 * * 27478301 * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * * 271269 01 * 2 n.
n. 3896 del 20/01/2016

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9464/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3572/2026* * CC 03/03/2026* * * 36146/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * il 04/09/1959avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d appello di Catanzarodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso presentato nell interesse di * i motivi nuovi depositati il 16 febbraio 2026considerato che i primi due stringatissimi motivi di ricorso non sono formulati in terminiconsentiti dalla legge in questa sede in quanto solo formalmente volti a contestare – inun ottica prettamente di merito – presunti difetti della motivazione senza specificare lapropria effettiva portata censoria con particolare riguardo alla insussistenza dell alibi congruamente chiarita dalla sentenza impugnata pp. 5 6ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta violazione di legge in ordineall omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondatoin quanto i giudici di appello ponendo a base del diniego la gravità del fatto e i numerosiprecedenti penali a carico dell imputata hanno congruamente assolto all onereargomentativo sul punto considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui nonè necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione cfr. * 3 n. 2233 del 17/06/2021 dep. 2022 * * 282693 01 * 3 n. 34947 del03/11/2020 S. * 280444 01 * 6 n. 57565 del 15/11/2018 * * 27478301 * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * * 271269 01 * 2 n. 3896 del20/01/2016 De * * 265826 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della * delle ammendeche l inammissibilità del ricorso travolge ai sensi dell art. 585 comma 4 cod. proc.pen. i motivi aggiunti peraltro le nuove doglianze risulterebbero anch esse non consentitedal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma investigativa impossibile nelgiudizio di legittimitàCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9464/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3572/2026* * CC 03/03/2026* * * 36146/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * il 04/09/1959avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d appello di Catanzarodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso presentato nell interesse di * i motivi nuovi depositati il 16 febbraio 2026considerato che i primi due stringatissimi motivi di ricorso non sono formulati in terminiconsentiti dalla legge in questa sede in quanto solo formalmente volti a contestare – inun ottica prettamente di merito – presunti difetti della motivazione senza specificare lapropria effettiva portata censoria con particolare riguardo alla insussistenza dell alibi congruamente chiarita dalla sentenza impugnata pp. 5 6ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta violazione di legge in ordineall omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondatoin quanto i giudici di appello ponendo a base del diniego la gravità del fatto e i numerosiprecedenti penali a carico dell imputata hanno congruamente assolto all onereargomentativo sul punto considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui nonè necessario che il giudice di merito nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione cfr. * 3 n. 2233 del 17/06/2021 dep. 2022 * * 282693 01 * 3 n. 34947 del03/11/2020 S. * 280444 01 * 6 n. 57565 del 15/11/2018 * * 27478301 * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * * 271269 01 * 2 n. 3896 del20/01/2016 De * * 265826 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della * delle ammendeche l inammissibilità del ricorso travolge ai sensi dell art. 585 comma 4 cod. proc.pen. i motivi aggiunti peraltro le nuove doglianze risulterebbero anch esse non consentitedal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma investigativa impossibile nelgiudizio di legittimità *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *