Ordinanza — n. 9463/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAre - ORDINANZA Lavigna Caterina, nata a CASTROVILLARI il 20/04/1982 avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; Letto il ricorso proposto nell’interesse di Caterina Lavigna; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 646 cod. pen., oltre che manifestamente infondato in punto di diritto (cfr. Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114-01), risulta anche reiterativo di profili di censura schiettamente fattuali già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2-3, in tema di volontaria appropriazione dell’autoveicolo, a seguito dell’omessa restituzione successiva alla diffida del proprietario, non riconducibile a un mero illecito contrattuale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato in merito alla mancata applicazione di una pena sostitutiva (discesa da una non illogica interpretazione dell’atto di appello – cfr. p. 4 – quanto alla subordinazione della richiesta di applicazione dell’uno o dell’altro istituto) e insuperabilmente generico, per quanto attiene al beneficio della non menzione (posto che il diniego è stato ampiamente giustificato, con corretta distinzione rispetto alle conclusioni di tema di concessione della sospensione condizionale, cfr. p. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 9463/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod. pen., oltre che manifestamente infondato in punto di diritto (cfr. Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114-01), risulta anche reiterativo di profili di censura schiettamente fattuali già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2-3, in tema di volontaria appropriazione dell’autoveicolo, a seguito dell’omessa restituzione successiva alla diffida del proprietario, non riconducibile a un mero illecito contrattuale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato in merito alla mancata applicazione di una pena sostitutiva (discesa da una non illogica interpretazione dell’atto di appello – cfr. p. 4 – quanto alla subordinazione della richiesta di applicazione dell’uno o dell’altro istituto) e insuperabilmente generico, per quanto attiene al beneficio della non menzione (posto che il diniego è stato ampiamente giustificato, con corretta distinzione rispetto alle conclusioni di tema di concessione della sospensione condizionale, cfr. p. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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re - ORDINANZA Lavigna Caterina, nata a CASTROVILLARI il 20/04/1982 avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Caterina Lavigna; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 646 cod. pen., oltre che manifestamente infondato in punto di diritto (cfr. Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114-01), risulta anche reiterativo di profili di censura schiettamente fattuali già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2-3, in tema di volontaria appropriazione dell’autoveicolo, a seguito dell’omessa restituzione successiva alla diffida del proprietario, non riconducibile a un mero illecito contrattuale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato in merito alla mancata applicazione di una pena sostitutiva (discesa da una non illogica interpretazione dell’atto di appello – cfr. p. 4 – quanto alla subordinazione della richiesta di applicazione dell’uno o dell’altro istituto) e insuperabilmente generico, per quanto attiene al beneficio della non menzione (posto che il diniego è stato ampiamente giustificato, con corretta distinzione rispetto alle conclusioni di tema di concessione della sospensione condizionale, cfr. p. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Con