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Ordinanza — n. 9460/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; court upheld lower court's finding of sexual abuse against minor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9460/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's conviction for sexual abuse of a minor, arguing flaws in evidence acquisition and witness credibility. The court rejected these arguments, affirming that the trial judge's evaluation of the victim's testimony and digital evidence was legally sound and sufficient to establish guilt beyond reasonable doubt.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment is not arbitrary or erroneous in its application of law, and the trial judge's assessment of evidence and witness credibility is binding in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
sexual abuse of minor inadmissibility of appeal assessment of evidence witness credibility beyond reasonable doubt Article 616 c.p.p. digital evidence admissibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Con il quarto motivo lamenta violazione dilegge in ordine all art. 533 cod.
art. 533 cod. proc. pen
Con il quarto motivo lamenta violazione dilegge in ordine all art. 533 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 25255 del 14/02/2012
tra le altre* 6 n. 25255 del 14/02/2012 * * 253099 * 2 n.
n. 23419 del 23/05/2007
25255 del 14/02/2012 * * 253099 * 2 n. 23419 del 23/05/2007* in proc.
n. 4111 del 24/10/2011
n. 186 del 13/06/2000
nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende.

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9460/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1554/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32604/2025* * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 24/09/1988inoltre* * *avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO * di Sassaridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *RITENUTO IN FATTO* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello in parziale riforma della sentenza di primo grado riconosciute le7 di reclusione per i reati di cui agli artt. 609 bis co. 1 e 2 n. 1 609 ter co. 2 61 n. 5 cod.pen per aver con violenza e minaccia abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichicadella propria cugina * * * minore degli anni 14 e costretto la stessa a compieree subire atti sessuali.Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio dimotivazione in ordine all attendibilità della persona offesa. Con il secondo motivo lamentaviolazione di legge in ordine alle modalità di acquisizione e utilizzo di registrazione audio e discreenshot di chat contenute nell applicazione * Con il terzo motivo lamentaviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine all acquisizione e attribuzione del fileaudio e alla richiesta di rinnovazione istruttoria. Con il quarto motivo lamenta violazione dilegge in ordine all art. 533 cod. proc. pen.Il ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ha ulteriormente illustrato imotivi di ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOLa prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimitàinvestendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati allacognizione del giudice di merito le cui determinazioni al riguardo sono insindacabili incassazione ove siano sorrette da motivazione congrua esauriente e idonea a dar contodell iter logico giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso dispecie il giudice a quo ha ritenuto credibile à il narrato della persona offesa in quanto logicoe coerente essendo le affermazioni della minore puntuali esaustive e logiche. tra le altre* 6 n. 25255 del 14/02/2012 * * 253099 * 2 n. 23419 del 23/05/2007* in proc. * * 236893 . La minore ha risposto in modo logico coerente elineare nel corso dell intera escussione testimoniale e dall analisi del contenuto delledichiarazioni rese non sono emersi salti logici aggiustamenti narrativi né elementi di originefantasiosa sicché la stessa è stata ritenuta capace di testimoniare e intrinsecamentefini.

Tale valutazione trova ulteriore conferma nelle risultanze della perizia psicologica svoltadalla dott.ssa * * che ha rilevato l assoluta spontaneità del racconto la precisaricostruzione dei fatti e una corretta elaborazione del vissuto familiare ed emotivo nonchél assenza di disturbi idonei a inficiare la capacità della minore di percepire rappresentare eriferire la realtà. È stato inoltre escluso che la persona offesa nutrisse nei confrontidell imputato sentimenti di astio odio o risentimento tali da giustificare un accusa calunniosadi tale portata.

La credibilità intrinseca del narrato risulta poi pienamente corroborata daplurimi riscontri esterni costituiti innanzitutto dalle comunicazioni intercorse tra l imputato ela minore attraverso i canali telefonico e * riferibili all ultimo episodio nonché dalleproduzioni documentali consistenti in file audio e screenshot della messaggistica tutticoerenti e confermativi delle dichiarazioni accusatorie. * elementi di riscontro sonorappresentati dalle testimonianze rese dalla madre della minore * * alla quale lafiglia aveva confidato specifici episodi di violenza nonché della nonna e della zia le quali hanno riferito delle confidenze ricevute dalla nipote in ordine agli abusi subiti.Il giudice a quo ha quindi affermato la piena attendibilità e credibilità della personaoffesa che ha iniziato a subire gli abusi sessualiquando aveva appena dodici anni in unperiodoassai delicato in cui la minoresoffriva di un disturbo positivo provocatorio di gradomoderato e un disturbo da deficit attentivo condizione che ha aggravato la sua condizione difragilità.In ordine al secondo e terzo motivo di ricorso si osserva la Corte d appello ha ritenutolaregistrazione audio che la minore ha effettuatononché i numerosi screenshotdei messaggiintercorsitra l imputato e la minore costituiscono ulteriore riscontro della attendibilità delleaccuse mosse dalla persona offesa avendo il giudice dato atto che la trascrizione dellaconversazionetelefonica registrataè avvenuta presso i carabinieri il giorno della denuncia.Peraltro alla presenza dei militari operanti la madre della persona offesa * * hariconosciuto con assoluta certezza l identità dei due interlocutori dovendosi quindi riteneresuperflua la rinnovazione istruttoria e in particolare l espletamento di una perizia fonica nonapportando essa alcun ulteriore contributo rispetto alle risultanze già acquisite.In ordine al quarto motivo occorre osservare come il giudice sia tenuto adinterrogarsi inmerito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria qualoraesse vengano additate dall oggettività delle acquisizioni probatorie.

La regola di giudiziocompendiata nella formuladell ”al di là di ogni ragionevole dubbio” impone infatti algiudicante l adozione di un metodo dialettico di verifica dell ipotesi accusatoria volto asuperare l eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest ultima derivanti ad esempio daautocontraddittorietà o da incapacità esplicativa o estrinseci in quanto connessi come nelcaso in disamina all esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianzaerazionalità * n. 4111 del24/10/2011 * 251507 . Nel caso di specie la Corteterritoriale dopo aver ricostruito con precisione le modalità della condotta è giunta aconclusioni pienamente condivisibili in merito alla responsabilità dell imputato le qualiresistono e non risultano minimamente inficiate dalle generiche censure e dalleargomentazioni sollevate dal ricorrente affermando che la piattaforma probatoria valutatanel suo complesso ha infatti dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio la fondatezzadell ipotesi accusatoria.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9460/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1554/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32604/2025* * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 24/09/1988inoltre* * *avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO * di Sassaridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *RITENUTO IN FATTO* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con laquale la Corte d appello in parziale riforma della sentenza di primo grado riconosciute le7 di reclusione per i reati di cui agli artt. 609 bis co. 1 e 2 n. 1 609 ter co. 2 61 n. 5 cod.pen per aver con violenza e minaccia abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichicadella propria cugina * * * minore degli anni 14 e costretto la stessa a compieree subire atti sessuali.Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio dimotivazione in ordine all attendibilità della persona offesa. Con il secondo motivo lamentaviolazione di legge in ordine alle modalità di acquisizione e utilizzo di registrazione audio e discreenshot di chat contenute nell applicazione * Con il terzo motivo lamentaviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine all acquisizione e attribuzione del fileaudio e alla richiesta di rinnovazione istruttoria. Con il quarto motivo lamenta violazione dilegge in ordine all art. 533 cod. proc. pen.Il ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ha ulteriormente illustrato imotivi di ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOLa prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimitàinvestendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati allacognizione del giudice di merito le cui determinazioni al riguardo sono insindacabili incassazione ove siano sorrette da motivazione congrua esauriente e idonea a dar contodell iter logico giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso dispecie il giudice a quo ha ritenuto credibile à il narrato della persona offesa in quanto logicoe coerente essendo le affermazioni della minore puntuali esaustive e logiche. tra le altre* 6 n. 25255 del 14/02/2012 * * 253099 * 2 n. 23419 del 23/05/2007* in proc. * * 236893 . La minore ha risposto in modo logico coerente elineare nel corso dell intera escussione testimoniale e dall analisi del contenuto delledichiarazioni rese non sono emersi salti logici aggiustamenti narrativi né elementi di originefantasiosa sicché la stessa è stata ritenuta capace di testimoniare e intrinsecamentefini.

Tale valutazione trova ulteriore conferma nelle risultanze della perizia psicologica svoltadalla dott.ssa * * che ha rilevato l assoluta spontaneità del racconto la precisaricostruzione dei fatti e una corretta elaborazione del vissuto familiare ed emotivo nonchél assenza di disturbi idonei a inficiare la capacità della minore di percepire rappresentare eriferire la realtà. È stato inoltre escluso che la persona offesa nutrisse nei confrontidell imputato sentimenti di astio odio o risentimento tali da giustificare un accusa calunniosadi tale portata.

La credibilità intrinseca del narrato risulta poi pienamente corroborata daplurimi riscontri esterni costituiti innanzitutto dalle comunicazioni intercorse tra l imputato ela minore attraverso i canali telefonico e * riferibili all ultimo episodio nonché dalleproduzioni documentali consistenti in file audio e screenshot della messaggistica tutticoerenti e confermativi delle dichiarazioni accusatorie. * elementi di riscontro sonorappresentati dalle testimonianze rese dalla madre della minore * * alla quale lafiglia aveva confidato specifici episodi di violenza nonché della nonna e della zia le quali hanno riferito delle confidenze ricevute dalla nipote in ordine agli abusi subiti.Il giudice a quo ha quindi affermato la piena attendibilità e credibilità della personaoffesa che ha iniziato a subire gli abusi sessualiquando aveva appena dodici anni in unperiodoassai delicato in cui la minoresoffriva di un disturbo positivo provocatorio di gradomoderato e un disturbo da deficit attentivo condizione che ha aggravato la sua condizione difragilità.In ordine al secondo e terzo motivo di ricorso si osserva la Corte d appello ha ritenutolaregistrazione audio che la minore ha effettuatononché i numerosi screenshotdei messaggiintercorsitra l imputato e la minore costituiscono ulteriore riscontro della attendibilità delleaccuse mosse dalla persona offesa avendo il giudice dato atto che la trascrizione dellaconversazionetelefonica registrataè avvenuta presso i carabinieri il giorno della denuncia.Peraltro alla presenza dei militari operanti la madre della persona offesa * * hariconosciuto con assoluta certezza l identità dei due interlocutori dovendosi quindi riteneresuperflua la rinnovazione istruttoria e in particolare l espletamento di una perizia fonica nonapportando essa alcun ulteriore contributo rispetto alle risultanze già acquisite.In ordine al quarto motivo occorre osservare come il giudice sia tenuto adinterrogarsi inmerito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria qualoraesse vengano additate dall oggettività delle acquisizioni probatorie.

La regola di giudiziocompendiata nella formuladell ”al di là di ogni ragionevole dubbio” impone infatti algiudicante l adozione di un metodo dialettico di verifica dell ipotesi accusatoria volto asuperare l eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest ultima derivanti ad esempio daautocontraddittorietà o da incapacità esplicativa o estrinseci in quanto connessi come nelcaso in disamina all esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianzaerazionalità * n. 4111 del24/10/2011 * 251507 . Nel caso di specie la Corteterritoriale dopo aver ricostruito con precisione le modalità della condotta è giunta aconclusioni pienamente condivisibili in merito alla responsabilità dell imputato le qualiresistono e non risultano minimamente inficiate dalle generiche censure e dalleargomentazioni sollevate dal ricorrente affermando che la piattaforma probatoria valutatanel suo complesso ha infatti dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio la fondatezzadell ipotesi accusatoria.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *