Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9421/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to personal filing without counsel assistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9421/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition without legal representation. The appellant argued that a remission of the complaint rendered the conviction non-procedural, but the court focused on the procedural defect. The decision relied on established jurisprudence requiring all cassation appeals to be signed by registered defense counsel to ensure proper standing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 1, comma 63, legge n. 103/2017: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal lack of standing personal filing defense counsel requirement procedural inadmissibility difetto di sottoscrizione diritto di ottenere una decisione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza emessa in data 03 ottobre 2025 la Corte di appello di Catania ha applicato ad Antony Saverio Pantò, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i delitti contestati.
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto l'impugnazione personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall'art.
Art. 1, comma 63, legge n. 103/2017
come modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 03 ottobre 2025 la Corte di appello di Catania ha applicato ad Antony Saverio Pantò, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i delitti contestati.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto l'impugnazione personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTO' ANTONY SAVERIO nato a CATANIA il 15/02/1998 avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; t

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 03 ottobre 2025 la Corte di appello di Catania ha applicato ad Antony Saverio Pantò, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i delitti contestati.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Antony Saverio Pantò, con atto redatto e sottoscritto personalmente, affermando la non procedibilità per uno dei delitti per i quali è stato condannato, essendo intervenuta una remissione di querela.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto l'impugnazione personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1, comma 63, legge n. 103/2017. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

La sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore al solo fine di autenticare la firma del ricorrente è palesemente irrilevante, avendo questa Corte stabilito che «È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista» (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estensore IlF2