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Ordinanza — n. 9413/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal continuance between heterogeneous offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9413/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, upholding the lower court's rejection of criminal continuance. The appellant argued that the uniformity of crime titles and the same victim should suffice for continuity, but the court found the temporal gaps and occasional nature of the offenses disproved prior planning. Consequently, the decision affirmed that concrete indicators of systematic programming are required, not merely abstract similarities.

Regesto Legislator

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Art. 64 c.p.; Art. 65 c.p.: The recognition of criminal continuance requires concrete indicators of prior planning and systematic behavior, not merely abstract homogeneity of offenses or occasional violations driven by a general inclination to delinqu.

Parole chiave

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criminal continuance heterogeneous offenses prior planning requirement systematic behavior inadmissibility appeal temporal distance Cassazione ordinanza criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64 c.p.
Art. 65 c.p.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZIMENTI IVAN nato a REGGIO CALABRIA il 29/12/1996 avverso l'ordinanza del 12/09/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ivan Pizzimenti, per mezzo del suo difensore avv. Fabio Augusto Tuscano, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 12 settembre 2025 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sei sentenze di condanna, relative a reati eterogenei commessi tra il 2016 e il 2024, ritenendo insussistenti i necessari indicatori, stanti la notevole eterogeneità e la distanza temporale tra il primo reato e quelli successivi, la distanza temporale tra i reati omogenei di evasione, e ritenendo assenti gli indicatori dell'unicità di disegno criminoso tra le violazioni della misura di prevenzione, risultando tali violazioni commesse solo a causa dell'inclinazione a delinquere del condannato; rilevato che il ricorrente deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione omesso di tenere conto dei molti indici dimostrativi dell'unicità di disegno criminoso, quali l'omogeneità di molti dei titoli di reato, il medesimo bene offeso, la vicinanza dei luoghi di commissione, che impongono il riconoscimento della continuazione quanto meno tra gruppi di reati; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, essendo la motivazione logica e conforme ai principi giurisprudenziali nell'escludere la continuazione tra i vari reati, nonostante l'astratta omogeneità di alcuni di questi, per l'assenza di elementi da cui dedurre che il ricorrente, nel commettere il primo reato, o quanto meno il primo dei reati omogenei, avesse già programmato di commettere i successivi, stanti le forti diversità e la distanza temporale tra alcuni di essi e la particolare natura dei reati di evasione e di violazione della misura di prevenzione, solitamente dettati da motivazioni occasionali ed estemporanee e non programmati; ritenuto che la motivazione dell'ordinanza sia conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i (wq-, successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e che manchino, in questo caso, elementi certi che dimostrino l'unitaria programmazione dei vari delitti, anche di quelli omogenei, e che permettano di escludere che essi siano stati espressione di uno stile di vita e di una particolare inclinazione a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il