Cassation court dismisses appeal against conditional suspension revocation due to new convictions within five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly justify revoking his conditional suspension based on three new convictions. The court ruled that these convictions were all final within the five-year statutory period required for revocation under Article 168 of the Penal Code, making the lower court's decision legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.; The conditional suspension of sentence must be revoked if new convictions become final within five years of the original sentence's finality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOCO CRISTIAN nato a PESCARA il 02/08/1994 avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Cristian Cuoco, per mezzo del suo difensore avv. Marco Zanna, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 09 ottobre 2025 con cui il Tribunale di Chieti, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale a lui concessa con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pescara in data 02 marzo 2020, definitiva in data 18 settembre 2020, a seguito di ulteriori tre condanne per delitto, riportate nel termine di legge e per una pena complessiva superiore ai due anni di reclusione, relative a delitti commessi anteriormente alla definitività della predetta sentenza; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale tenuto conto di una condanna emessa dopo la scadenza del termine di sospensione, omesso di motivare adeguatamente le ragioni della revoca, e per avere omesso di verificare che la revoca era stata già disposta da altra autorità giudiziaria; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e per contrasto con le norme di legge e i principi giurisprudenziali, dal momento che le tre condanne a pena non sospesa, che giustificano la revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., sono tutte divenute definitive nei cinque anni dalla definitività di quest'ultima sentenza (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Rv. 283404), che l'ordinanza è correttamente motivata sulla base della norma indicata, che impone la revoca del beneficio al verificarsi delle condizioni da essa stabilite, e che l'affermazione della già intervenuta revoca è stata valutata, e respinta con una motivazione approfondita, con cui il ricorso non si confronta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estensore I